regolamento

Doveri del lavoratore

  1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione della sua attività, ed in particolare:
    1. osservare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
    2. svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
    3. conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda;
    4. non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell’azienda, da quanto forma oggetto dei compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività né assumere incarichi contrari agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825;
    5. usare modi cortesi con il pubblico;
    6. non ritornare nei locali dell’impresa e trattenersi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
    7. attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto;
    8. È vietato l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività LAVORATIVE
      Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a colleghi o clienti, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy, perseguibile quindi per legge. Naturalmente tanto più risulta grave tale violazione nei confronti dei modelli viventi.
      Diffondere immagini e/o dati personali altrui non autorizzati
      Abbandono o allontanamento dal posto di lavoro
      Divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e
      superalcoliche a colleghi in servizio.
      L’abbandono del posto di lavoro è caratterizzata dal comportamento definitivo: è il caso del dipendente che esce prima dell’orario di chiusura o che entra e, dopo aver timbrato il cartellino, si reca altrove senza più tornare in azienda.
      L’allontanamento dal posto di lavoro è invece sempre momentaneo e caratterizzato dalla temporaneità: è il caso del dipendente che si assenta per qualche minuto per andare al bar o che si reca in banca a prelevare una pensione per poi tornare in azienda.

 

 (Sanzioni disciplinari)

  1. Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
    1. rimprovero verbale;
    2. rimprovero scritto;
    3. multa non superiore all’importo di tre ore di lavoro;
    4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
  1. Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
  2. La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni.
  3. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l’azienda abbia acquisito conoscenza dell’infrazione e delle relative circostanze.
  4. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
  5. L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
  6. Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
    1. dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
    2. senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
    3. non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
    4. per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
    5. contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
    6. in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.

Consegne e rotture

  1. l personale è responsabile del materiale e degli attrezzi avuti in consegna per il lavoro. Ciascun dipendente dovrà custodire detto materiale, conservarlo ed usarlo con normale cura e diligenza, specialmente quando trattasi di materiale pregiato e di notevole valore intrinseco.
  2. In caso di rottura e smarrimento degli oggetti frangibili ed infrangibili è dovuto da parte del dipendente il relativo risarcimento nella misura da stabilirsi negli accordi integrativi territoriali.

Corredo – Abiti di servizio

É obbligo al personale di indossare la divisa durante il servizio.

Spiaggia ampia e attrezzata.
Ombrelloni e lettini disposti
per garantire spazio, privacy e serenità.

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